Regolamento
Referendum
Il Referendum uno strumento di democrazia diretta in cui l'elettore fornisce personalmente il suo parere sul tema in questione, senza intermediari. In Italia il referendum è regolamentato all'interno della Costituzione.
I referendum si possono distinguere in base al tipo di azione: propositivi (consultivi) o abrogativi, a seconda se lo scopo del referendum sia di proporre una nuova legge o di abrogarla.
Riguardo poi al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può essere ordinario se attiene alla legislazione ordinaria o costituzionale se riguarda la Costituzione
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La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum:
· quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75),
· quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138),
· quello riguardante la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132, c. 1),
· quello riguardante il passaggio da una Regione ad un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2).
Inoltre prevede, all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Nel 1989 una legge costituzionale ha consentito che, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, si votasse anche per un referendum consultivo sul rafforzamento politico delle istituzioni comunitarie.
Referendum sulla modifica delle circoscrizioni territoriali
Ve ne sono di due tipi:a)il referendum che,in caso di voto favorevole,costituisce il presupposto di una legge costituzionale per le fusioni di più regioni o per la costituzione di una nuova regione(art.132.2);b)il referendum che,in caso di voto favorevole,costituisce il presupposto di una legge ordinaria che consente a una provincia o a un comune di staccarsi da una regione e aggregarsi ad un'altra (art.132.2)
Referendum abrogativo
La procedura referendaria
La norma regolatrice del referendum è un caso di concorso di più fonti : la disciplina costituzionale dell' art. 75, la normativa ordinaria contenuta nella legge 352 del 1970 e l’insieme delle decisioni della Corte Costituzionale]
I limiti di cui all'art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
la prima parte dell’art 75 riguarda le modalità di proposta, la seconda le decisioni sulla proposta. Il referendum abrogativo si perfeziona qualora siano stati raggiunti i due quorum (strutturale e funzionale)
la normativa ordinaria
la legge 352 del 1970, disciplinante il referendum, si muove coerentemente con la concezione fondamentale che nel rapporto fra la democrazia rappresentativa e quella diretta sia privilegiata la prima. La scelta sulla opportunità politica di un atto spetta al legislatore, mentre l’intervento diretto del popolo ha una funzione correttiva e di bilanciamento. L’art. 31 della legge prevede l’impossibilità di presentare la proposta di referendum un anno prima della scadenza o nei sei mesi successivi alla costituzione di una delle due camere. In caso di scioglimento anticipato delle camere il referendum è sospeso ed i termini tornano a decorrere un anno dopo le elezioni. Inoltre non è possibile riproporre uno stesso referendum già bocciato dagli elettori nei cinque anni precedenti, anche se è insignificante a questa ipotesi il mancato raggiungimento del quorum strutturale. l'art 39 prescrive che nel caso sia previsto un referendum su una detto atto e questo venga abrogato prima della data della consultazione popolare, il referendum non avrà luogo. Detto disposizione ha subito significative variazioni (sentenza n. 68 del '78) in seguito all’intervento della Corte Costituzionale.
I nuovi limiti nella giurisprudenza costituzionale
Quattro sentenze della Corte Costituzionale pongono nuovi limiti alla ammissibilità della richiesta di referendum e al legislatore rappresentativo nei suoi tentativi di eludere l'istituto:
Sentenza n. 68 del 1978 : Riferita essenzialmente all’art 39 della legge 352 del 1970. E’ una tipica sentenza additiva in quanto in riferimento all’art. 39 stabilisce che in caso di una semplice abrogazione il procedimento referendario si arresterebbe, ma nel caso in cui l’abrogazione si accompagni alla promulgazione di una nuova disciplina, che non modifichi negli aspetti fondamentali quella vecchia, i referendum si trasferirebbe a questa. L’organo incaricato di valutare la ratio di fondo fra la vecchia e la nuova disciplina è l’ Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione. Questa sentenza che si muove dagli art. 1, 48 e 75 della Costituzione ha riequilibrato il rapporto fra legislatore rappresentativo e quello popolare come previsto nella Costituzione, ovvero il secondo come meccanismo di bilanciamento del primo.
Sentenza n. 16 del 1978 : è in sede all’ammissibilità di richiesta del referendum. In questione sono il limiti del sindacato di ammissibilità del referendum, se siano unicamente quelli enunciati dall’art. 75 della Costituzione o ve ne siano altri. La Corte si muove da due ipotesi fondamentali: Il referendum abrogativo è un atto con forza di legge ordinaria e quindi tutti gli atti con forza giuridica superiore alla legge ordinaria non sono sottoponibili ad esso; il referendum deve consentire una consapevole e libera decisione dei cittadini. I limiti consequenziali a questi due presupposti sono quattro: 1 Il referendum abrogativo non è applicabile alla Costituzione, alle leggi di revisione costituzionale e gli atti con forza di legge passiva peculiare. 2 Non è applicabile agli atti con una forte connessione alla Costituzione. 3 Il referendum non è ammissibile se la forma del suo quesito non si presenti omogenea e chiara. 4 I limiti enunciati dal comma II dell’ art. 75 della Costituzione (questo è l’unico limite dovuto alla discrezionalità del costituente, mentre gli altri sono limiti naturali dell' istituto).
Sentenza n. 29 del 1987 : Era in questione l’ammissibilità di un referendum che abrogasse alcuni articoli riguardanti le modalità di elezione dei membri del C.S.M. e precisamente l’elezione dei componenti “laici”. Il referendum è stato dichiarato inammissibile, in quanto avrebbe trattato le norme elettorali di un organo costituzionale e quindi norme con una forte connessione alla Costituzione. Non è ammissibile un referendum che possa mettere in discussione le norme elettorali di tale organo, in quanto in caso di esito positivo si potrebbe rischiare di paralizzare, anche solo teoricamente, le modalità di elezione dei componenti di questo e quindi le funzioni dello stesso. Inoltre il referendum è inammissibile, in quanto, come il legislatore elettivo, anche il popolare deve avere una ratio di fondo a cui siano ispirati i propri atti; quindi l’abrogazione non deve essere fine a se stessa, ma funzionale ad un’alternativa normativa che disciplini la materia, questo presupposto rientra nel principio di chiarezza ed omogeneità del quesito.
Sentenza n. 468 del 1990 : Stabilisce che il legislatore politico non può riprodurre una normativa abrogata da un referendum abrogativo, però nei limiti di ripristino formale e sostanziale della disciplina abrogata può correggere, modificare ed integrare la disciplina residua. Naturalmente il divieto di riprodurre la disciplina è temporale, anche se in merito alla sua durata le tesi della dottrina sono contrastanti e non si riscontrano sentenze della Corte che possano sciogliere il dilemma.
Gli effetti del referendum abrogativo
Referendum costituzionale
L' art. 138 della Costituzione prevede la possibilità di richiedere il referendum costituzionale dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale. Le camere in seconda delibera devono raggiungere la maggioranza assoluta, cioè è necessaria il voto favorevole del 50 % più 1 dei componenti la camera. Qualora si raggiunga, in entrambe le camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni camera non sarà possibile richiedere il referendum. La richiesta può essere presentata da un quinto dei membri di una Camera, da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il quorum strumentale (il numero di votanti) non è pregiudiziale alla validità del referendum, poiché questo tipo di procedimento a differenza del referendum abrogativo non è finalizzato al perfezionamento ed al bilanciamento delle scelte del legislatore, ma si presenta piuttosto come uno strumento di garanzia delle minoranze e come tale ne verrebbe inificiato il valore qualora venisse richiesto un numero minimo di votanti. La legge viene promulgata, se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli. La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352. Fino al 1970, infatti, non era richiedibile il referendum costituzionale, essendo assente qualunque legge disciplinante tale istituto, e quindi fino ad allora per ogni revisione e legge costituzionale si è raggiunta in seconda delibera la maggioranza qualificata.
Il Primo referendum costituzionale nella storia della Repubblica, che ha anche avuto esito positivo, è quello che ha portato all' approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha sancito una vasta ed organica riforma del titolo V parte seconda della Costituzione riguardante le autonomie locali. Il 25 e 26 giugno 2006 si terrà la seconda consultazione di questo tipo, dopo che è stata approvata dalla Cassazione le richieste in tal senso da parte di tutti e tre i soggetti abilitati. I quorum richiesti sono stati tutti ampiamente superati in quanto il referendum è stato richiesto da: - 112 senatori e 249 deputati; - 16 consigli regionali guidati dalla Sardegna. Non hanno richiesto un referendum il Piemonte, il Veneto, la Sicilia (che ha gia una sua forte autonomia dato lo statuto speciale di cui gode) ed il Molise; - oltre 800.000 elettori. La consultazione avrà per oggetto la riforma della parte seconda della Costituzione, approvata dal Parlamento in seconda lettura il 16 novembre 2005.
A questi vanno aggiunti altri tre referendum su scala nazionale per i quali non era previsto alcun quorum di validità:
1. Il c.d. referendum istituzionale (2 giugno 1946) in cui il popolo era chiamato a scegliere tra monarchia (10.718.502 voti pari al 45,7%) e repubblica (12.718.641 pari al 54,3%), dove votò comunque l'89,1% degli aventi diritto;
2. Il referendum consultivo sul conferimento del mandato costituente al Parlamento europeo (18 giugno 1989): i voti favorevoli furono 29.158.656 (88,0%) e i contrari 3.964.086 (12,0%) con l'80,7% di votanti;
3. Il referendum costituzionale sulla modifica del Titolo V della Costituzione (7 ottobre 2001): i favorevoli furono 10.433.574 (64,2%) e i contrari 5.816.527 (35,8%), con il 34,1% di votanti. I prossimi 25/26 giugno 2006 si svolgerà il secondo referendum costituzionale confermativo della storia repubblicana, per confermare o bocciare la legge di modifica della parte II della Costituzione.