Regolmento
ADESIONI
REGOLAMENTO DI ADESIONE AL "MOVIMENTO LA POLITICA DEI GIOVANI"

REGOLAMENTO
Articolo 1
La campagna di adesione ad La Politica dei Giovani è improntata a criteri di trasparenza. L’adesione al movimento prevede l’adesione al Manifesto per il cambiamento e il buongoverno, ai principi e al codice etico e alla dichiarazione sulla laicità ad La Politica dei Giovani.
Articolo 2
Possono aderire ad La Politica dei Giovani tutti i cittadini italiani e stranieri che risiedono in Italia e che possiedono un’età maggiore di 18 anni.
Articolo 3
L’adesione ad La Politica dei Giovani è individuale. Al momento della richiesta di adesione si autorizza La Politica dei Giovani al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 4
Le domande di adesione, utilizzando i moduli numerati predisposti dal direttivo nazionale, sono controfirmate dall’incaricato a la Politica dei Giovani, che attesta la data di ricezione, annota gli estremi del documento di identità dell’aspirante aderente e rilascia ricevuta della richiesta di adesione . L’adesione avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione e il ritiro della tessera.
Articolo 5
La quota di adesione è stabilita dal coordinamento regionale con una contribuzione minima di € 10,00 destinata a livello nazionale.
Per il 2010 e il 2011 non si richiede nessuna quota di adesione.
Articolo 6
Ogni persona può aderire presso il coordinamento regionale, provinciale o comunale competente per territorio o on-line.
Articolo 7
Presso ogni coordinamento regionale, provinciale e comunale è costituito un Ufficio Adesioni che ha il compito di promuovere, organizzare e coordinare la campagna di adesione garantendo adeguata pubblicità. Il direttivo nazionale assume le funzioni di Ufficio Adesioni Nazionale. Gli Uffici Adesioni Regionali sono nominati dal direttivo nazionale, gli Uffici Adesioni Provinciali sono nominati dal coordinamento regionale competente per territorio e gli Uffici Adesioni Comunali sono nominati dal coordinamento provinciale competente per territorio.
Articolo 8
Il direttivo nazionale può riconoscere autonomia nella campagna di adesione ad associazioni autonome o a laboratori tematici che ne facciano richiesta. In caso di riconoscimento l’associazione costituisce un ufficio adesione che ha dipendenza diretta dall’Ufficio Adesioni Nazionale La Politica dei Giovani.
Articolo 9
Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano iscritte ad altri partiti o aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche all’interno di organi istituzionali elettivi.
Articolo 10
La campagna di adesione 2016/2017 terminerà il 31 Gennaio 2018. Le domande presentate dopo il 31 Gennaio 2018 sono trasmesse entro 15 giorni all’Ufficio Organizzativo Nazionale per il loro accoglimento.
Articolo 11
Tutte le domande di adesione devono essere esaminate dall’Ufficio Adesioni Provinciale che entro 15 giorni dal ricevimento deve comunicare all’aspirante aderente l’eventuale ricusazione. In caso di ricusazione l’aspirante aderente può proporre ricorso all’Ufficio Adesioni Regionale competente entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione di rigetto della sua richiesta di adesione. L’ufficio Adesioni Regionale si deve esprimere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Articolo 12
Per ogni richiesta di adesione vanno versate dall’Ufficio Adesioni Regionale al tesoriere nazionale €10,00. Le somme maggiori incassate sono suddivise tra i diversi livelli con delibera del coordinamento regionale.
Per il 2016 e 2017 non viene richiesto il versamento di €10,00.
Articolo 13
L’ufficio Adesioni Nazionale approva, entro il 28 febbraio 2018 gli elenchi degli aderenti per ogni singola provincia. È compito degli Uffici Adesioni Regionali trasmettere entro il 31 gennaio all’Ufficio Adesioni Nazionale gli elenchi degli aderenti divisi per provincia.
Articolo 14
L’ufficio adesioni di ogni livello garantisce l’applicazione del presente regolamento.
Articolo 15
L’ufficio organizzativo nazionale si riserva la facoltà di emanare circolari esplicative del presente regolamento